Art. 4.

      1. I consigli didattici che, in applicazione dell'articolo 3, risultano composti da oltre duecento membri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono costituire una giunta in cui sono presenti in modo proporzionale alla loro consistenza i rappresentanti elettivi delle tre fasce di cui agli articoli 1 e 2. I consigli devono altresì adottare un regolamento nel quale sono espressamente indicati le modalità di costituzione della giunta e i poteri ad essa delegati.
      2. Non possono essere delegate alla giunta di cui al comma 1 l'elezione del preside e del preside vicario né altre materie di particolare rilevanza espressamente indicate nel regolamento di cui al medesimo comma 1.